Il Codice da Vinci di Dan Brown e la controversa natura giuridica dell’Opus Dei

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Carlo Maria, Milano, 15.6.10


Che cos’è l’Opus Dei? Un movimento? Ma no, noi non ci “muoviamo”. Un ordine religioso? Ma no, roba del passato: “le sfide del mondo moderno esigono l’intervento dei laici nella società”. Allora è una setta? Ma no, stiamo parlando di un’organizzazione della Chiesa cattolica. Una massoneria? Ma no, la sua configurazione giuridica è disciplinata dal codice di diritto canonico. Ah, e allora cos’è? E’ una prelatura personale; questo va detto con aria molto colta: a quel punto l’interlocutore teme di essere stato abbastanza indiscreto, non osa più insistere, e si accontenta di pensare che si tratti di un gruppo di “prelati” di cui si raccontano pratiche religiose un po’ spinte, a disposizione “personale” del Papa...

Prelatura personale significa invece che è una “porzione del popolo di Dio” (ossia della Chiesa cattolica), con a capo un Prelato (donde il nome di “prelatura”), che è anche Vescovo, avente una giurisdizione “personale”, ossia non territoriale, ma rivolta alle persone appartenenti alla prelatura, ovunque si trovino.

Nella prelatura è considerato fondamentale l’“itinerario giuridico” che ha portato a tale configurazione nell’ambito del diritto canonico: in sintesi, il Concilio Vaticano II aveva previsto l’istituzione di prelature personali alle quali affidare speciali compiti pastorali, e una volta prevista tale figura giuridica anche nel codice di diritto canonico promulgato nel 1983 in sostituzione di quello del 1917, si è potuta verificare la “erezione” a “prelatura personale”.

Dan Brown, nel romanzo Il codice da Vinci, al di là di quanto riferisce in tema di sessualità, mortificazioni corporali e sfarzo delle sedi, propone una tesi alternativa circa tale configurazione giuridica, nel capitolo 7 del romanzo, ove si legge che:

... La loro ascesa alla grazia era iniziata con un balzo nel 1982, quando papa Giovanni Paolo II li aveva improvvisamente innalzati a “prelatura personale”, dando così l’approvazione ufficiale a tutte le loro pratiche. Curiosamente, l’avanzamento dell’Opus Dei era avvenuto lo stesso anno in cui, a quanto si diceva, la ricca associazione aveva trasferito quasi un miliardo di dollari all’Istituto vaticano per le opere di religione - lo IOR, comunemente noto come la Banca del Vaticano - evitandogli così un’imbarazzante bancarotta. Con una seconda manovra che aveva fatto sollevare molte sopracciglia, il papa aveva messo il fondatore dell’Opus Dei sul “binario veloce” della santificazione, accelerando in questo modo le procedure per la nomina a santo e riducendole, da un periodo dell’ordine di un secolo a una semplice ventina di anni.

Non sembra dunque un caso quanto riferisce uno degli ex numerari di cui dà conto il libro Dentro l’Opus Dei di Emanuela Provera, per cui nel 1982-83 tutti i direttori nazionali invitarono tutti a raccogliere soldi da tutte le persone con le quali venivano in contatto, assegnando persino precisi budget a ciascun membro, e vi sono poi state negli anni successivi campagne economiche più specifiche, ma nessuna paragonabile a quella del 1982-83. Vi è chi ipotizza che le finanze dello IOR fossero a loro volta fiaccate da ingenti finanziamenti a Solidarnosc, il sindacato polacco che ha contribuito a innescare la disgregazione dei regimi comunisti.

Di conseguenza, secondo Dan Brown, come si legge più oltre nei capitoli 34. e 50. del romanzo, se un Papa espresso dalla parte riformista del Collegio dei cardinali, che si fosse assunto la missione di ringiovanire la dottrina del Vaticano e aggiornare il cristianesimo per portarlo nel terzo millennio, facesse un giorno venir meno la “erezione” della prelatura personale, quest’ultima porrebbe in atto ogni possibile energia intellettuale, economica e morale per cercare di risollevare detta erezione.

Sorge dunque la curiosità di approfondire la lettura di questo “itinerario giuridico”.

Quand’ero numerario mi veniva spiegato che Alvaro del Portillo, all’epoca braccio destro di Escrivà e poi suo primo successore, faceva parte della commissione del Concilio Vaticano II incaricata della redazione del testo della “'Presbyterorum ordinis”, il Decreto 'sul ministero e la vita dei presbiteri (cioè i sacerdoti). Nelle pieghe di tale documento fu inserita l’ipotesi di costituire prelature personali. Ma come? Non vi si tratta dei presbiteri? Nell’Opus Dei non si vantano di essere laici? E dove se ne parla?

Nell’era di internet è facile andare a leggere il testo della “'Presbyterorum ordinis”: nel capitolo II, Il ministero dei presbiteri, titolo II, rapporti dei presbiteri con gli altri, al paragrafo 9, i presbiteri e i laici, non se ne parla. Con uno sguardo malizioso si potrebbe pensare che, forse, avrebbe potuto dare nell’occhio.

Ma ecco al capitolo II, titolo III, Distribuzione dei presbiteri e vocazioni sacerdotali, al paragrafo 10, sollecitudine di tutte le Chiese: nella seconda metà di un capoverso dedicato a tutt’altro, si legge a un certo punto che

... lì dove ciò sia reso necessario da motivi apostolici, si faciliti non solo una distribuzione funzionale dei presbiteri, ma anche l’attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura continenti. A questo scopo potrà essere utile la creazione di seminari internazionali, peculiari diocesi o prelature personali, e altre istituzioni del genere, cui potranno essere ascritti o incardinati dei presbiteri per il bene di tutta la Chiesa, secondo norma da stabilirsi per ognuna di queste istituzioni, e rispettando sempre i diritti degli ordinari (cioè dei vescovi) del luogo.

Ai tempi di Paolo VI, papa dal 1963 al 1978, non se ne fece nulla. Al punto che in un’udienza privata (di cui danno conto le pubblicazioni interne della prelatura), avendo chiesto ad Alvaro del Portillo, divenuto successore di Escrivà, se avesse avuto qualche problema, e avutane come risposta che “il problema è che stiamo diventando tantissimi” (cioè che aveva urgenza di ottenere la configurazione giuridica che desiderava), Paolo VI si limitava a rispondere: “il problema è tutto qui?”, e a ringraziare cordialmente l’ospite per la visita.

Ai tempi di Giovanni Paolo II, papa dal 1978 al 2005, i toni, come rilevato da Dan Brown, cambiarono: infatti, il 25.1.83 veniva promulgato il nuovo Codice di diritto canonico; il 19.3.83 (meno di due mesi dopo) veniva formalizzata la decisione pontificia di “erezione” dell’istituzione di cui stiamo parlando a prelatura personale.

Nell’era di internet è facile andare a leggere anche il Codex Juris Canonici del 1983: al libro II, il popolo di Dio, parte II si occupa della costituzione gerarchica della Chiesa e, fra le altre cose, al canone 369 dispone che La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio.

Nello stesso libro II, il popolo di Dio, ma prima, nella parte I, i fedeli, e quindi al di fuori della parte II, dedicata alla costituzione gerarchica della Chiesa, al titolo IV si occupa delle prelature personali. In particolare, vi è disposto che:

canone 294 - Al fine di promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri o di attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali, la Sede Apostolica può erigere prelature personali formate da presbiteri e da diaconi del clero secolare, udite le conferenze dei Vescovi interessati.
canone 296 - I laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura stessa; il modo di tale organica cooperazione e i principali doveri e diritti con essa connessi siano determinati con precisione negli statuti.

Dunque una prelatura personale dovrebbe essere formata da presbiteri e da diaconi, con una presenza di laici solo eventuale e a livello di cooperazione esterna.

Al contrario, nell’istituzione di cui stiamo parlando i sacerdoti sono il 2% dei membri, non vi sono diaconi, e la presenza dei laici è essenziale, sino ai livelli direttivi più alti.

Inoltre specialia opera pastoralia, ossia compiti pastorali specifici, dal latino specialis, contrapposto a generalis, secondo quanto si legge nel citato canone 294 e nel decreto del Concilio Vaticano II, dovrebbero riguardare una missione specificamente definita nello spazio e nel tempo, finalizzata a una distribuzione equilibrata dei “presbiteri” all’interno del “popolo di Dio”.

E quali sarebbero le specialia opera pastoralia che giustificherebbero lo stato giuridico di prelatura personale dell’istituzione di cui stiamo parlando? Lo dicono gli Statuti del 1982:

La Prelatura si propone di adoperarsi fattivamente affinché persone di ogni condizione e stato della società civile, e inannzitutto gli intellettuali, aderiscano con tutto il cuore ai precetti di Cristo Signore e li mettano in pratica, mediante la santificazione del lavoro professionale proprio di ciascuno, in mezzo al mondo, affinché tutto sia ordinato alla Volontà del Creatore; e formare gli uomini e le donne ad esercitare parimenti l’apostolato nella società civile (art.2, par.2).

Per la realizzazione di un simile progetto non basterebbero secoli, significa volersi installare permanentemente all’interno della Chiesa cattolica, altro che “distribuzione dei presbiteri” per una missione definita nello spazio e nel tempo. Quand’ero numerario mi fu spiegato infatti che noi “non siamo fessi”, ci siamo scelti uno scopo che non si esaurisca in un arco più o meno limitato di tempo.

Da quanto esposto discende che la configurazione giuridica dell’istituzione di cui stiamo parlando, facendo un’analisi sul piano logico argomentativo dei testi normativi della Chiesa, non sembra affatto corrispondere alla figura giuridica della prelatura personale delineata dal diritto canonico, e ciò nonostante l’istituzione di cui stiamo parlando abbia speso le proprie migliori energie per 35 anni per ottenerla, secondo alcuni perché consente ai membri, al contrario dei religiosi: a) di sottrarsi alla giurisdizione dei vescovi diocesani, essendo loro stessi retti da un vescovo, assoggettato a sua volta solo alla giurisdizione della congregazione per i vescovi, b) di esercitare attività economiche.

Di conseguenza, per richiamare Dan Brown, se un Papa sostenuto dalla parte riformista del Collegio dei cardinali, che si fosse assunto la missione di ringiovanire la dottrina del Vaticano e aggiornare il cristianesimo per portarlo nel terzo millennio, decidesse un giorno di accorgersi di tali discordanze rispetto al diritto canonico, vi sarebbe il rischio che venisse revocato all’Opus Dei lo stato giuridico di prelatura personale.

Lo Spirito, che non sai di dove viene e dove va (Gv 3,8), dirà quali saranno gli sviluppi futuri della figura giuridica della prelatura personale.

In ogni caso, come dice Kant nella prefazione alla I edizione della Critica della ragion pura (1781), al lettore la libertà di opinare altrimenti: ciascuno quindi sia libero di pensarla diversamente, di pensare diversamente.



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